E’ di questi giorni l’invito rivolto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ad abbassare i toni nella campagna referendaria per essere riportati dentro una normale dialettica tra i favorevoli e i contrari alla Riforma Nordio, incentrata semplicemente sui relativi contenuti.
L’invito del Presidente della Repubblica è molto di più della normale “esortazione” che pure è tra i suoi poteri istituzionali; è piuttosto il duro monito del Garante delle Istituzioni repubblicane a rispettare le regole del confronto democratico per non vedere compromesse le basi stesse su cui poggia la democrazia di un Paese.
Perché qui il punto non è il Referendum, non è la propaganda e non è nemmeno la libertà di espressione.
Il punto è un altro, molto più semplice, ma molto più imbarazzante: quando la stessa Magistratura scende nell’arena politica, la politica necessariamente diventa qualcosa che sa di “altro”, non più legata alla semplice vocazione ad essere protagonista delle scelte legate al futuro che ci appartiene, ma espressione dell’istinto alla conservazione che, per una parte, può essere visto anche come vivo desiderio di mantenersi contigua all’esercizio di un potere (quello giudiziario), magari perché convinta di poterne essere – chissà- un giorno affrancata dalle sue stesse sregolatezze; per una altra parte, invece, pura volontà di rivalsa contro un sistema (quello del potere dei Magistrati), il cui limite invalicabile è proprio la credibilità e l’autorevolezza.
In mezzo, ci sta il grande popolo degli elettori, la gente comune, persone lontane dalle logiche di sistema, ignari dei giochi di Palazzo, normalissimi cittadini cui un giorno la Giustizia potrebbe chiedere loro il conto delle loro azioni e che avrebbero soltanto il solo e semplice diritto a vedere accesa la luce.
E sotto la luce, si vede tutto.
Si vede che in gioco non è la “difesa della Costituzione”, ma una campagna elettorale organizzata solo per ingannare e offendere, ignari che l’inganno non si addice al libero confronto democratico, perché l’elettore deve essere prima di tutto correttamente informato e le “balle”, come è noto, non hanno mai dato respiro alla conoscenza.
Si vede che la battaglia non è per garantire “autonomia e indipendenza” della magistratura (valore assoluto mai messo in discussione a partire dall’epoca dell’illuminismo), ma difesa ad oltranza, solo per una parte, di un sistema che già all’indomani del Caso Palamara la stessa società civile e le stesse forze politiche, di destra, di centro e sinistra, avevano ritenuto avesse già completamente affossato l’idea stessa che la Giustizia italiana fosse veramente amministrata “in nome del popolo” o che la stessa non fosse realmente affidata nelle mani dei Giusti e dei meritevoli.
Si era ben rappresentato nella coscienza dei tanti il pericolo che le “scelte a tavolino”, in uno dei tanti Hotel della capitale, avesse intorbidato la Giustizia italiana, mettendo da parte il merito a vantaggio del solo tornaconto delle correnti, figlie di un anomalo intreccio tra politica e magistratura, all’interno dell’organo di autogoverno dei Giudici (CSM), che, a braccetto tra loro, determinavano le nomine delle alte cariche magistratuali e i trasferimenti degli stessi Giudici, dall’una all’altra sede giudiziaria, in uno scambio di favori tra componenti togati e laici destinato a ledere se non altro il prestigio e la credibilità dell’intera Magistratura italiana, in più generale contesto di cronache giudiziarie che hanno visto l’accusato essere spesso il rivale politico impedito nell’espletamento del suo mandato elettorale e le condanne, molto peggio, l’innaturale parto dell’errore giudiziario e dell’ingiustizia del carcere patito da cittadini innocenti.
Si sente dire, da giorni e con una certa insistenza, che la Riforma sottoposta al voto referendario del 22 e del 23 marzo 2026 “cambierebbe la Costituzione” stravolgendola e che lo stesso spirito della riforma sia soltanto quello di mettere il potere giudiziario sotto il controllo della politica.
I sostenitori del No alla riforma li ripetono ormai come fosse una formula magica, una specie di mantra quotidiano, sventolato come spauracchio da cui fuggire per non vedere irrimediabilmente cancellata l’idea stessa che della Magistratura hanno avuto i nostri Padri Costituenti: sette articoli, quindi, per forza, un colpo di Stato, una svolta autoritaria contro cui combattere in nome anche dell’antifascismo da cui è nata la nostra Costituzione.
Viene allora il sospetto che chi lo dice non sappia nemmeno quali siano questi articoli che la Riforma oggetto di Referendum intende “modificare” o, peggio, non si sia neppure posto la domanda più semplice: cosa cambierebbe davvero con la Riforma?
Perché il punto non è il numero degli articoli della Costituzione toccati dalla riforma. Il punto è la sostanza.
Proviamo allora ad essere conseguenziali al richiamo fatto dal nostro Presidente della Repubblica e come del resto suggerito anche da una voce autorevole dello stesso CSM, l’On.le Avv. Isabella Bertolini, a fare un po’ di ordine, senza slogan, sui contenuti della riforma:
Articolo 87 – Presidente della Repubblica
Disciplina attuale: L’articolo attribuisce al Presidente della Repubblica funzioni di garanzia, tra cui la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura.
Modifica prevista: La modifica è meramente tecnica e conseguenziale. Il riferimento viene adeguato al fatto che non esisterà più un unico Consiglio Superiore della Magistratura, bensì due distinti organi, uno per i Pubblici Ministeri (magistratura della carriera inquirente), l’altro per i Giudici (magistratura della carriera giudicante). Il Presidente continua ad essere ancora il Garante dell’uno e dell’altro Consiglio. Non una riduzione di poteri ma il riconoscimento, ove dubbio ci fosse, che così come previsto attualmente per tutti i Magistrati, anche per i Pubblici Ministeri il ruolo di Garante del Presidente della Repubblica non si tocca.
Il Presidente resta esattamente ciò che è oggi, il Garante dell’equilibrio costituzionale tra gli organi dello Stato. Semplicemente, se esistono due Consigli Superiori, non può più esserci un riferimento a uno solo. È un adeguamento tecnico, non un mutamento di potere.
Articolo 102 – Funzione giurisdizionale
Disciplina attuale: La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari.
Modifica prevista: Viene esplicitata la distinzione, all’interno della Magistratura, tra Giudici della carriera giudicante e Giudici della carriera requirente.
Si tratta di una norma di chiarezza sistematica, non di una misura punitiva, espressione diretta dello stesso principio costituzionale del Giusto Processo e dell’idea stessa che chi chiede la punizione del cittadino non possa identificarsi, al tempo stesso, con chi è chiamato a giudicarlo.
Si tratta, all’evidenza, di una garanzia solo per il cittadino che, entrando in un’aula di tribunale, sappia di dover essere giudicato da un Arbitro terzo, estraneo all’organo dell’accusa, nel contraddittorio tra le parti (Accusa e Difesa), in condizioni di assoluta parità di fronte al Giudice terzo.
Qui si chiarisce una cosa che nella realtà già esiste: chi giudica e chi accusa svolgono funzioni e compiti tra loro completamente diversi. Metterlo nero su bianco non è un attacco contro nessuno. È chiarezza. E la chiarezza, in diritto, non è mai una colpa, semmai una garanzia.
Articolo 104 – Ordine giudiziario
Disciplina attuale: La magistratura è un ordine autonomo e indipendente, unitario.
Modifica prevista: Si afferma che la magistratura resta autonoma e indipendente da ogni altro potere e che essa è composta da due carriere distinte: giudicante e requirente. Non più quindi due facce della stessa medaglia, espressione di un unico potere (quello giudiziario) che indaga e punisce con un solo corpo di suoi dipendenti, ma due componenti diverse, tra loro distinte, all’interno della Magistratura, ognuna con funzioni diverse, l’una dall’altra.
Qui si colloca il cuore della riforma: la stessa indipendenza prevista attualmente per i Giudici viene estesa anche per i Pubblici Ministeri i cui ruoli vengono strutturalmente separati solo per coerenza all’impianto accusatorio del nostro processo, in netta antitesi con lo schema unitario delle carriere voluto da Mussolini nel 1941 e che la stessa Costituzione (VII disposizione transitoria) prevedeva di superare sin dal lontano 1947.
La magistratura resta autonoma e indipendente, nessuno la mette sotto il Governo. Viene riconosciuto, semplicemente, che esistono, all’interno dell’Ordine Giudiziario, due carriere: giudicante e requirente.
Due ruoli diversi, due percorsi di carriera distinti, due canali di accesso all’ordine giudiziario tra loro separati.
La separazione delle carriere non è un’eresia. È semplicemente logica e chiarezza, espressione dell’idea liberale di uno Stato che separa il soggetto pubblico che accusa da quello che giudica e che la giurisdizione, in linea con le democrazie più evolute, non può rimanere affidata, contemporaneamente, al Giudice e al Pubblico Ministero, a chi accusa e a chi giudica senza distinzioni.
L’idea che lo Stato potesse da un lato accusare e al contempo anche giudicare i suoi cittadini, è sicuramente retaggio degli stati autoritari e non a caso l’unificazione delle carriere è stata introdotta con la legge Grandi, in piena epoca di fascistizzazione dello Stato italiano.
Paradossalmente, le forze di sinistra avverse alla riforma, ignorano che il No alla riforma è solo protezione e difesa di una legge introdotta in Italia in piena epoca fascista e che la stessa Costituzione, con la VII disposizione transitoria, aveva imposto di superare perché non più coerente agli stessi valori e ai principi generali dello Stato repubblicano nato dalle macerie della seconda guerra mondiale e in contrapposizione all’idea fascista dello Stato.
Articolo 105 – Consiglio Superiore della Magistratura
Disciplina attuale: esiste un solo CSM che governa le carriere, i trasferimenti e la disciplina di tutti i magistrati.
Modifica prevista: vengono istituiti due distinti CSM: uno per i Giudici; uno per i pubblici ministeri.
Viene qui all’evidenza la falsa rappresentazione dei sostenitori del No, secondo cui, con la riforma, i Pubblici Ministeri non sarebbero affatto garantiti nella loro indipendenza. La previsione di uno specifico Organo di rilievo costituzionale chiamato a esercitare l’autogoverno dei pubblici ministeri è senz’altro più di una semplice garanzia di loro indipendenza. Al pari di quelle dei Giudici (come attualmente previsto), anche le carriere, i trasferimenti e la disciplina dei magistrati Pubblici Ministeri verranno affidati ad un Consiglio Superiore a loro espressamente dedicato e anch’esso diretto dal Presidente della Repubblica.
Entrambi i due Consigli avranno la stessa composizione mista, togati e laici, con maggioranza assoluta dei due terzi affidata ai soli magistrati, così come attualmente previsto in Costituzione.
Cambia invece la modalità di loro elezione, non più per suffragio diretto ma attraverso il sorteggio per tutti i componenti, sia per i togati che per quelli laici di nomina parlamentare.
E’ questa la risposta al Caso Palamara che è anche la ratio della riforma: eliminare il potere delle correnti nella nomina dei magistrati alle cariche degli uffici giudiziari, nella loro valutazione ai fini di carriera e nei trasferimenti da questa a quell’altra sede giudiziaria, rendendone asettiche le decisioni ed evitando che le stesse correnti interne all’ANM (associazione privata di magistrati) finisca in definitiva per condizionare lo stesso funzionamento dell’organo di rilevanza costituzionale qual è il Consiglio Superiore della Magistratura.
Oggi esiste un solo CSM che governa tutto. Domani ne esisteranno due: uno per i giudici e uno per i PM. E la cosa interessante è che non è un favore alla politica, è solo un taglio alle correnti, la rottura definitiva di un sistema che si vuole sia reso impermeabile ad ogni forma di possibile condizionamento.
Perché il problema vero, diciamolo, non è il Ministro che “comanda”. Il problema è che spesso comandano le cordate interne, di quelle ovviamente più forti all’interno dell’associazione privata dei magistrati (ANM), di volta in volta nate con il sostegno delle maggioranze trasversali delle componenti laiche del CSM e destinate a fare prevalere gli interessi di bandiera, piuttosto che il merito.
Il sorteggio evita la preventiva convergenza delle forze elettive (parlamento e magistrati) sul singolo candidato di “gradimento” da portare all’interno dell’Organo di autogoverno dei Magistrati, eliminando in radice anche il sospetto di un possibile condizionamento, già nella composizione interna al CSM, da parte di forze politiche presenti in Parlamento.
La finalità è ridurre il potere delle correnti e non politicizzare la magistratura, a garanzia della sua indipendenza e autonomia, prestigio e credibilità.
Articolo 106 – Accesso in magistratura
Disciplina attuale : I magistrati sono nominati per concorso.
Modifica prevista: Il concorso resta come modalità di accesso alle due carriere. Il concorso resta. Non entra nessuno per chiamata. Ma si entra in una carriera precisa; non si passa più dall’accusa al giudizio come se fosse un semplice trasferimento d’ufficio.
Articolo 107 – Inamovibilità e carriera
Disciplina attuale: I magistrati sono inamovibili e soggetti soltanto alla legge.
Modifica prevista: La garanzia resta identica, ma viene adattata al nuovo assetto di carriere separate; le valutazioni di carriera avvengono all’interno di ciascuna funzione ad opera dei rispettivi CSM, senza alcun condizionamento da forze o presenze estranee alla loro composizione interna, frutto di sorteggio da elenchi di soggetti idonei alla funzione (Magistrati con comprovata esperienza; Avvocati e Professori Universitari di alto spessore curriculare).
Non vi è alcuna perdita di indipendenza individuale. Il sorteggio, come metodo di loro scelta, rende i componenti estratti a sorte assolutamente liberi da qualunque legame o condizionamento, in quanto frutto dell’alea stessa del sorteggio e di impossibile predeterminazione preventiva.
Articolo 110 – Ministro della Giustizia
Disciplina attuale: Il Ministro ha competenze organizzative, non giurisdizionali.
Modifica prevista : Si chiarisce espressamente che il Ministro non può interferire con l’autonomia dei due CSM; non governa né PM né giudici.
La norma serve proprio a blindare la separazione del potere Giudiziario dal potere Esecutivo.
Quindi, se qualcuno teme il “PM sottomesso agli ordini del Governo”, dovrebbe soltanto leggere proprio questo articolo.
In definitiva, se vogliamo dirla in modo semplice, senza latinismi:
1. Oggi chi accusa e chi giudica fanno parte della stessa carriera. La riforma li separa.
2. Il giudice diventa più terzo, anche strutturalmente, concludendo quel processo di riforma del processo penale nato nel 1988 per volontà delle stesse forze politiche di sinistra (Cd. riforma Vassalli, introduttiva del nuovo processo accusatorio).
3. Il PM non dipende dal Governo.
4. Nascono due CSM, ognuno dedicato all’una e all’altra carriera con cui si compone l’ordine giudiziario, ognuna destinata a svolgere funzioni tra loro diverse.
5. I magistrati restano la maggioranza dei componenti dell’organo di loro autogoverno (CSM).
6. Il sorteggio serve a spezzare il gioco delle correnti, eliminando ogni possibile condizionamento della politica e di associazioni private nel funzionamento dei due CSM, organi costituzionali.
E sul sorteggio, anche qui, basterebbe soltanto riflettere sul buonsenso della proposta di riforma: non si sorteggia “chiunque”. Si sorteggiano soltanto Magistrati in servizio, qualificati, già selezionati da concorsi durissimi.
Il sorteggio non è una lotteria popolare. È un antidoto contro il professionismo delle correnti, uno strumento per impedire che il potere si riproduca in modo sempre uguale.
I due Consigli Superiori della Magistratura non devono rappresentare idee, territori o cittadini. Devono solo governare, “da primi inter pares”, carriere, nomine e disciplina dei magistrati. La loro funzione deve soltanto, a garanzia del prestigio dei magistrati, essere sottratta alle lotte tra fazioni.
L’indipendenza resta.
La riforma non abbatte la Costituzione. Prova, semmai, a far funzionare meglio la Giustizia restituendole credibilità, prestigio e autorevolezza.
la Riforma serve per rafforzare l’idea di una Giustizia Giusta, per introdurre nel nostro ordinamento un’idea liberale dello Stato nelle sue più delicate funzioni: tutelare i diritti dei cittadini, proteggere la democrazia e garantire lo stato di diritto.
Come nelle migliori intenzioni della stessa sinistra, riformista e progressista a cui si deve il processo di riforma che si vuole oggi semplicemente completare con il testo della riforma sottoposto al voto referendario
