A rischio le elezioni dei comitati: parte un ricorso

31/01/2026
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Gela – Sembrava che le elezioni dei Comitati di quartiere fossero state archiviate come cosa fatta e invece c’è un ricorso già protocollato al Comune di Gela e, considerato il datto che i ricorrenti sono agguerriti, si rischia di invalidare le elezioni. Il ricorso parte dell’Area 8 della lista ‘Quartieri Attivi’ che comprende i quartieri Poggio Blasco, Settefarine , Cantina sociale e Albani roccella:

non ci sta con il metodo adottato dalla Commissione elettorale ed ha presentato le sue rimostranze all’Ufficio Elettorale ed all’ Ufficio Affari Generali del Comune di Gela.

Ritiene iniquo che il regolamento sia stato modificato dopo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14.05.2025 che ha  approvato il Regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere e che tutto quello che e’ stato cambiato  dopo non ha valore dato che il Consiglio comunale non ha dato mandato alla commissione di modificare il regolamento.

L’Area 8 ha ottenuto un’altissima percentuale di votanti e, nell’assegnazione dei seggi, è stata trattata come le aree che hanno avuto numeri esigui. E non l’accettazione, carte alla mano , chiedono che si torni al deliberato ufficiale. E lo ha dichiarato alla presentazione di ieri in termini duri.

“L’Avviso Pubblico emesso il 31.10.2025 sul sito del Comune di Gela – si legge nel ricorso –  ha indetto le elezioni per i Comitati di Quartiere, ai sensi del “Regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere” e delle relative “Linee guida integrative”;
– l’Avviso disciplina, tra l’altro, le modalità di attribuzione dei seggi: in particolare, l’articolo 5 prevede al primo paragrafo che “Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti verrà attribuito il premio di maggioranza: almeno 5 seggi su 9 (Compresi Presidente e Vice Presidente)”, mentre al secondo paragrafo detta che “I restanti seggi saranno distribuiti con il metodo D’Hondt tra le altre liste”;

le “Linee guida integrative del regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere” nell’art. 5, denominato “Attribuzione dei seggi in seno al consiglio direttivo: Metodo d’Hondt, senza premio di maggioranza”, viene indicato che “se la lista con la migliore cifra elettorale (numero totale voti validi ottenuti dalla lista nel complesso) supera il 50% dei voti validi totali conteggiati dal seggio elettorale, non si rende necessario assegnare il premio di maggioranza e si procede alla distribuzione proporzionale dei 9 seggi” cui segue tabella esemplificativa;

In considerazione del fatto che la formulazione “almeno 5 seggi” indica, secondo la nostra interpretazione, una soglia minima garantita e non un limite massimo;

– la lista denominata “Quartieri Attivi” ha ottenuto 610 voti e quindi tradotto in percentuale il 79,84% dei voti validi;
la lista denominata “Settefarine” ha ottenuto 154 voti e quindi tradotto in percentuale il 20,16% dei voti validi;
l’art. 9 dell’Avviso Pubblico denominato “norme di rinvio” indica che “per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni del Regolamento istitutivo e delle relative Linee guida integrative”.
– in relazione alla percentuale di voti conseguita dalla lista maggioritaria, si applica il suddetto articolo. 5 delle “Linee guida integrative del regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere” e, pertanto, i seggi attribuibili alla lista maggioritaria denominata “Quartieri Attivi” risultano, a nostro avviso, superiori a 5.

I firmatari del ricorso quindi chiedono ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241e della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti amministrativi, l’accesso e l’estrazione di copia dei seguenti documenti relativamente alla sola “Area Urbana 8” di nostro interesse:
1. Verbali di scrutinio relativi alle elezioni dei Comitati di Quartiere;
2. Prospetti riepilogativi dei voti ottenuti da ciascuna lista e/o candidato;
3. Atti e documenti relativi alla suddivisione e attribuzione dei seggi, con esplicita indicazione dei criteri applicati;
4. Eventuali pareri, determinazioni o atti istruttori adottati dall’Amministrazione in merito all’interpretazione e applicazione dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico, nonché dell’articolo 5 delle “Linee guida integrative”.
5. Il riconteggio delle preferenze di voto nominativo espressi dagli elettori della medesima area urbana, in quanto il metodo di annullamento di parte delle suddette preferenze non rispecchia la volontà degli stessi elettori.

La richiesta è finalizzata a verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’Avviso Pubblico, con particolare riferimento all’attribuzione dei seggi alla lista maggioritaria denominata “Quartieri Attivi” come specificamente indicato nelle “Linee guida integrative”.

Se il ricorso venisse accolto il numero dei componenti dei comitati potrebbe essere ampliato.