Roggero e la grazia: diritto, etica e responsabilità politica

Non si può disconoscere la sussistenza di plurime circostanze che la renderebbero umanamente e socialmente giustificabile
20/07/2026
Tempo di lettura: 16 minuti

Ospitiamo oggi una riflessione dell’arch. Roberto Loggia a margine della sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 15 luglio 2026

 

“La sentenza di Cassazione sul caso Mario Roggero eleva il dibattito sulla grazia presidenziale, ponendola all’esatta intersezione tra rigore giuridico, istanze etiche e responsabilità politiche. L’analisi vuole esaminare la questione con imparzialità, separando la carica emotiva che la nostra esperienza empatica suggerisce – nel momento in cui ci si identifica con l’uomo violato nella propria attività e nei propri affetti, già duramente colpiti in passato – da un giudizio più elevato, scevro da tali pulsioni.

Il quadro normativo: legittima difesa e suoi limiti

L’art. 52 del codice penale stabilisce che non è punibile «chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». La scriminante si fonda su tre pilastri concorrenti e insostituibili: l’attualità del pericolo, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e offesa. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che la legittima difesa è inapplicabile quando manchi un «pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata» (Cass. pen., Sez. V, n. 1679/2025, che richiama Sez. I, n. 21794/2020 e Sez. I, n. 23977/2022): l’attualità del pericolo è il presupposto logicamente preliminare di ogni valutazione, il cui difetto svuota di significato qualsiasi ulteriore considerazione giuridica.

Accanto alla legittima difesa, il sistema conosce l’istituto dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.), che ricorre quando l’agente superi per colpa i limiti della scriminante; anche questa tesi, come emerge dagli esiti giudiziari, è stata esclusa dalla giurisprudenza di merito e confermata dalla Cassazione.

La ricostruzione dei fatti e la sua irrilevanza ai fini della legittima difesa

Sulla base degli accertamenti giudiziari e dei video diffusi, sarebbe emerso che nel momento in cui Roggero ha impugnato l’arma per lanciarsi all’inseguimento dei rapinatori – per poi sparare -, questi avevano già guadagnato l’uscita e la fase aggressiva si era quindi esaurita.

Di conseguenza sarebbe venuto meno qualsiasi nesso logico o giuridico con la legittima difesa.

Peraltro, pur attenendosi alle dichiarazioni dello stesso Roggero – secondo cui i rapinatori avrebbero intrapreso la fuga soltanto nel momento in cui lo avrebbero visto estrarre la pistola, e non prima ( https://www.youtube.com/watch?is=EHTidcs828AitoDU&v=WJmTo6OfLB4&feature=youtu.be )- anche in tal caso l’inseguimento e l’uccisione rimarrebbero privi di giustificazione giuridica: la sola vista dell’arma aveva già sortito l’effetto deterrente, mettendo i malviventi in fuga e rendendo superflua qualsiasi ulteriore reazione.

Al vaglio dei magistrati non ha retto neppure la tesi difensiva secondo cui il gioielliere avrebbe inseguito i rapinatori nel convincimento che questi avessero rapito la moglie: un’ipotesi resa difficilmente sostenibile dall’oggettività delle immagini e che, stando a quanto riportato dalla stampa, la sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 15 luglio 2026 avrebbe escluso. Meglio si potrà comprendere allorché saranno depositate e rese disponibili le motivazioni.

Se – come pare – tale ipotesi è stata scartata, il buon senso suggerisce che, ove la salvaguardia dell’incolumità propria e dei familiari fosse stata la reale priorità, Roggero, una volta usciti i rapinatori, avrebbe dovuto barricarsi nell’esercizio, porre in sicurezza i congiunti e allertare le forze dell’ordine. Accantonando ogni prudenza, Roggero si è invece avventurato al loro seguito per fare uso dell’arma.

I fotogrammi mostrano peraltro che, nelle prime fasi della rapina, sotto la minaccia della pistola di uno dei rapinatori – rivelatasi poi, secondo alcune ricostruzioni, essere un’arma finta – Roggero consegnò i gioielli; attese quindi che i rapinatori si accingessero a guadagnare l’uscita per passare all’azione, quando non vi era più alcuna necessità di difesa.

Il quadro giurisprudenziale

I precedenti giurisprudenziali sono assai significativi. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1897 del 2021, ha confermato la condanna per omicidio in un caso in cui l’azione letale era stata compiuta «quando ormai la rapina era esaurita, il corpo a corpo tra l’imputato e il rapinatore era cessato e il malvivente si era allontanato dalla scena del crimine […] non sussisteva alcuna situazione di pericolo che [l’imputato] dovesse fronteggiare o credere ragionevolmente di dovere affrontare». Ancor più eloquente risulta la sentenza n. 13944 del 2015, nella quale la Corte ha escluso ogni causa di giustificazione per un imputato che aveva agito «senza alcun altro ragionevole motivo se non quello di inseguire e fermare, ad ogni costo, i rapinatori che stavano scappando».

Profilo penale della condotta

L’art. 575 c.p. punisce «chiunque cagiona la morte di un uomo» con la reclusione non inferiore a ventuno anni. La condotta di Roggero, alla luce delle superiori considerazioni, parrebbe iscriversi in questo perimetro senza che ci siano spazi per invocare la legittima difesa. Sono state giustamente concesse le attenuanti generiche e quella della provocazione, in considerazione dello stato di forte turbamento emotivo del commerciante e del fatto che l’azione era scaturita dalla rapina appena subita. Peraltro la catena di violente rapine subite in passato aveva indubbiamente precipitato Roggero in una condizione di profonda prostrazione psicologica.

Le attenuanti, tuttavia, mitigano la sanzione; non possiedono, né potrebbero mai possedere, la forza dogmatica di convertire un atto comunque illecito in un atto legittimo. Il nodo cruciale si sposta così dal piano dogmatico a quello etico-sociale.

Una provocazione intellettuale

Senza pervenire a conclusioni di sorta, e col solo fine di stimolare una riflessione, ci si chiede: se Roggero avesse raggiunto i rapinatori il giorno seguente, presso le loro abitazioni, per ucciderli sulla soglia di casa, quale sarebbe la posizione di chi oggi lo eleva a eroe nazionale e ne auspica persino la candidatura alle elezioni?

Con la stessa finalità, e anche in questo caso senza giungere a conclusioni di sorta, ci si chiede anche: a prescindere dall’emotività – quella stessa emotività di cui i giudici hanno giustamente tenuto conto ai fini del riconoscimento delle attenuanti – quale differenza sostanziale intercorrerebbe tra i due scenari?

La grazia: natura, presupposti e limiti costituzionali

Si giunge così al punto più divisivo della questione: la grazia, l’istituto, disciplinato dall’art. 87, comma 11, della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di «concedere grazia e commutare le pene». Si tratta di un atto di clemenza individuale, discrezionale, tradizionalmente riservato a circostanze eccezionali attinenti alla persona del condannato: la gravità delle condizioni di salute, l’età avanzata, un genuino percorso rieducativo ed – elemento cardinale – l’onesto riconoscimento della propria responsabilità.

La finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma 3, Cost., non è un ornamento retorico: è il principio che governa l’esecuzione penale e che, per coerenza sistematica, deve informare lo stesso giudizio di clemenza. Un provvedimento concesso in assenza di un effettivo percorso di revisione critica svuoterebbe il dettato costituzionale, degradando la grazia a strumento di impunità.

Il comportamento pubblico di Roggero e la sua rilevanza ai fini della clemenza

Roggero pare aver manifestato un primo accenno di timido ravvedimento soltanto dopo la decisione della Cassazione, a più di cinque anni dal fatto. Egli, alla domanda se si era pentito, ha riposto: «Sì, ma con il senno di poi…» – aggiungendo, a propria discolpa: «…bisogna trovarsi in quelle situazioni» ( https://www.gazzettadalba.it/2026/07/mario-roggero-e-arrivato-nel-carcere-di-bollate-pentito-si-ma-con-il-senno-di-poi-bisogna-trovarsi-in-quelle-situazioni/. )

Al di là delle parole, il comportamento pubblico di Roggero denota comunque una sicurezza di sé che stona con la gravità dell’atto commesso, anche a prescindere da ogni profilo di responsabilità giuridica. Egli ha, ad esempio, dichiarato – come riportato da RAI News il 15 luglio 2026 -: «Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza». ( https://www.rainews.it/video/2026/07/roggero-entra-in-carcere-mattarella-dovrebbe-mettersi-una-mano-sulla-coscienza-5c3ceaa2-e6ff-4732-8b0f-8a50b4f3fb55.html ). Si riportano tali dichiarazioni unicamente a documentare la natura e il tono del comportamento pubblico di Roggero, e non già per farne proprie le valutazioni, con le quali chi scrive non concorda e dalle quali prende esplicitamente le distanze: ritengo in particolare del tutto fuori luogo l’invito rivolto al Presidente della Repubblica a «mettersi una mano sulla coscienza».

Roggero, è il dato che emerge con evidenza, non pare aver ancora preso piena consapevolezza del dramma che l’uccisione di due persone dovrebbe comunque implica e che dovrebbe suscitare dolore e compunzione nell’uccisore, financo nel caso in cui fosse stato realmente costretto ad uccidere per difendersi.

Non si avverte, in concretezza, ravvedimento e nemmeno rammarico. Il che pone una domanda ineludibile: come può Roggero aspirare alla grazia se con la sua condotta e le sue dichiarazioni dimostra di non aver maturato consapevolezza nemmeno della tragicità dell’evento?

Il ravvedimento che sta alla base della grazia non è una formalità burocratica, ma anzitutto riconoscimento della propria responsabilità ed espressione di quella coscienza morale che la tradizione del diritto naturale – da Tommaso d’Aquino al giusnaturalismo moderno – pone a fondamento di ogni ordinamento civile.

Senza il riconoscimento del torto commesso non vi può essere riconciliazione, né reintegrazione, né grazia.

Non può passare sotto silenzio nemmeno un argomento che ha attraversato, in forma più o meno esplicita, una parte del dibattito pubblico: l’insinuazione secondo cui Roggero sarebbe stato condannato – o condannato più severamente – per il fatto di essere italiano, mentre un imputato straniero, in circostanze analoghe, avrebbe beneficiato di tutt’altro rigore giudiziario o sarebbe addirittura rimasto impunito.

Tale speculazione è palesemente ideologica e anche intrinsecamente irrilevante: quand’anche, per mera e indimostrata ipotesi, fosse fondata in fatto, non sposterebbe di un millimetro la questione giuridica: l’impunità altrui, ove pure esistesse, non legittimerebbe quella di Roggero: ne costituirebbe semmai un’ulteriore ingiustizia, da combattere con gli strumenti propri dello Stato di diritto – le impugnazioni, i ricorsi, le denunce di disparità di trattamento -, non certo con l’impunità in serie.

La posizione di chi scrive

A completamento del ragionamento, corre l’obbligo di precisare che chi scrive – contrariamente a quanto si potrebbe desumere dalle superiori considerazioni – è tendenzialmente favorevole alla concessione della grazia in favore di Roggero.

Non si può, infatti, disconoscere la sussistenza di plurime circostanze che la renderebbero umanamente e socialmente giustificabile: dal profondo turbamento emotivo all’età avanzata, fino al trauma stratificato delle pregresse rapine subite. Tuttavia, tale provvedimento non dovrebbe intervenire nell’imminenza proprio per concedere a Roggero il tempo e le condizioni per interiorizzare l’intangibile valore della vita umana, inclusa quella di chi delinque. Ma soprattutto, l’eventuale intervento presidenziale non dovrebbe essere percepito – né presentato – come l’avallo di un diritto valevole per tutti (erga omnes), una sorta di sanatoria automatica per chiunque uccida a seguito di un’aggressione, di un furto o di una rapina, pur in assenza di un’effettiva necessità di difesa personale.

In ogni caso, indipendentemente da ogni altra considerazione, sempre a parere di chi scrive, a Roggero non dovrebbe più essere consentito il possesso né il porto di un’arma, e ciò anche per il profilo che ne parrebbe emergere in relazione ai suoi pregressi: è di dominio pubblico che nel 2005 egli aggredì il fidanzato della figlia, minacciandolo con una pistola unitamente ai suoi familiari, e che per tali fatti, nel 2007, ottenne l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – istituto che, per espressa disposizione dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi» e non costituisce dunque accertamento di responsabilità penale – con una sanzione di due mesi poi sostituita con pena pecuniaria, come riportato anche da ANSA ( https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/17/quando-roggero-minaccio-con-una-pistola-il-fidanzato-della-figlia_a14f9233-c9a3-4b38-8d14-56d1574a8825.html ).

Conclusione

Sebbene sia comprensibile che i traumi delle rapine subite in passato abbiano precipitato Roggero in uno stato di sorda ostilità – culminato nel tragico epilogo e in un parossismo di esasperazione difficilmente comprensibile – ciò non può in alcun modo legittimare un’uccisione di due uomini e il ferimento di un terzo in assenza reale di necessità di difesa, né tanto meno trasfigurare tali uccisioni in un atto di valore. Ove si accettasse una simile deriva, ci si renderebbe complici e araldi della barbarie più deprecabile, legittimando l’omicidio in nome della vendetta privata.

Il diritto positivo – esattamente come la coscienza morale che precede e fonda ogni norma scritta – distingue con assoluto rigore tra la difesa legittima di un bene minacciato e la punizione privata.

Confondere questi due piani non costituisce un mero errore di analisi giuridica: è, anzitutto, un errore di civiltà. Ogni ordinamento degno di tale nome riserva allo Stato il monopolio della forza punitiva: non già perché i criminali meritino protezione, ma perché nessuna collettività può sopravvivere alla logica del ius talionis – la legge del taglione – esercitato dal singolo.

Ciò che desta maggiore amarezza è constatare come alcuni esponenti del mondo politico stiano cavalcando l’onda dell’indignazione popolare, facendosi paladini di una battaglia – la richiesta di grazia – che, come si è visto, conserva una propria intrinseca ratio ma che non può essere strumentalizzata in nome di una falsa legittima difesa.

Procedendo in tal modo si scadrebbe in un’impostazione ideologica che propugna una visione distorta di tale istituto – degradato al triste ruolo di strumento di vendetta privata – e alimenta un rancore sociale e una conflittualità che finiscono per offuscare la lucidità delle persone e per pervertire la coscienza collettiva sino a privarla della capacità di cogliere le vere cause e i veri responsabili del disagio e dello stato di insicurezza che oggi grava sulle nostre città e sulle vite di ciascuno di noi.

Una comunità fondata sulla legge, sul rispetto della vita umana – di ogni vita umana – e sulla solidarietà tra le persone non può consacrare come eroe chi abbia scelto la violenza estrema se la violenza non era più necessaria.

Può comprendere, può commiserare, può persino perdonare; ma non può elevare quell’atto a modello senza smarrire sé stessa.

R.L.

Mario Roggero e la grazia presidenziale: diritto, etica e responsabilità politica

 

Una riflessione a margine della sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 15 luglio 2026 

 

La sentenza di Cassazione sul caso Mario Roggero eleva il dibattito sulla grazia presidenziale, ponendola all’esatta intersezione tra rigore giuridico, istanze etiche e responsabilità politiche. L’analisi vuole esaminare la questione con imparzialità, separando la carica emotiva che la nostra esperienza empatica suggerisce – nel momento in cui ci si identifica con l’uomo violato nella propria attività e nei propri affetti, già duramente colpiti in passato – da un giudizio più elevato, scevro da tali pulsioni. 

Il quadro normativo: legittima difesa e suoi limiti

L’art. 52 del codice penale stabilisce che non è punibile «chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». La scriminante si fonda su tre pilastri concorrenti e insostituibili: l’attualità del pericolo, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e offesa. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che la legittima difesa è inapplicabile quando manchi un «pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata» (Cass. pen., Sez. V, n. 1679/2025, che richiama Sez. I, n. 21794/2020 e Sez. I, n. 23977/2022): l’attualità del pericolo è il presupposto logicamente preliminare di ogni valutazione, il cui difetto svuota di significato qualsiasi ulteriore considerazione giuridica.

Accanto alla legittima difesa, il sistema conosce l’istituto dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.), che ricorre quando l’agente superi per colpa i limiti della scriminante; anche questa tesi, come emerge dagli esiti giudiziari, è stata esclusa dalla giurisprudenza di merito e confermata dalla Cassazione. 

La ricostruzione dei fatti e la sua irrilevanza ai fini della legittima difesa

Sulla base degli accertamenti giudiziari e dei video diffusi, sarebbe emerso che nel momento in cui Roggero ha impugnato l’arma per lanciarsi all’inseguimento dei rapinatori – per poi sparare -, questi avevano già guadagnato l’uscita e la fase aggressiva si era quindi esaurita.

Di conseguenza sarebbe venuto meno qualsiasi nesso logico o giuridico con la legittima difesa.

Peraltro, pur attenendosi alle dichiarazioni dello stesso Roggero – secondo cui i rapinatori avrebbero intrapreso la fuga soltanto nel momento in cui lo avrebbero visto estrarre la pistola, e non prima ( https://www.youtube.com/watch?is=EHTidcs828AitoDU&v=WJmTo6OfLB4&feature=youtu.be )- anche in tal caso l’inseguimento e l’uccisione rimarrebbero privi di giustificazione giuridica: la sola vista dell’arma aveva già sortito l’effetto deterrente, mettendo i malviventi in fuga e rendendo superflua qualsiasi ulteriore reazione.

Al vaglio dei magistrati non ha retto neppure la tesi difensiva secondo cui il gioielliere avrebbe inseguito i rapinatori nel convincimento che questi avessero rapito la moglie: un’ipotesi resa difficilmente sostenibile dall’oggettività delle immagini e che, stando a quanto riportato dalla stampa, la sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 15 luglio 2026 avrebbe escluso. Meglio si potrà comprendere allorché saranno depositate e rese disponibili le motivazioni.

Se – come pare – tale ipotesi è stata scartata, il buon senso suggerisce che, ove la salvaguardia dell’incolumità propria e dei familiari fosse stata la reale priorità, Roggero, una volta usciti i rapinatori, avrebbe dovuto barricarsi nell’esercizio, porre in sicurezza i congiunti e allertare le forze dell’ordine. Accantonando ogni prudenza, Roggero si è invece avventurato al loro seguito per fare uso dell’arma.

I fotogrammi mostrano peraltro che, nelle prime fasi della rapina, sotto la minaccia della pistola di uno dei rapinatori – rivelatasi poi, secondo alcune ricostruzioni, essere un’arma finta – Roggero consegnò i gioielli; attese quindi che i rapinatori si accingessero a guadagnare l’uscita per passare all’azione, quando non vi era più alcuna necessità di difesa. 

Il quadro giurisprudenziale

I precedenti giurisprudenziali sono assai significativi. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1897 del 2021, ha confermato la condanna per omicidio in un caso in cui l’azione letale era stata compiuta «quando ormai la rapina era esaurita, il corpo a corpo tra l’imputato e il rapinatore era cessato e il malvivente si era allontanato dalla scena del crimine […] non sussisteva alcuna situazione di pericolo che [l’imputato] dovesse fronteggiare o credere ragionevolmente di dovere affrontare». Ancor più eloquente risulta la sentenza n. 13944 del 2015, nella quale la Corte ha escluso ogni causa di giustificazione per un imputato che aveva agito «senza alcun altro ragionevole motivo se non quello di inseguire e fermare, ad ogni costo, i rapinatori che stavano scappando». 

Profilo penale della condotta

L’art. 575 c.p. punisce «chiunque cagiona la morte di un uomo» con la reclusione non inferiore a ventuno anni. La condotta di Roggero, alla luce delle superiori considerazioni, parrebbe iscriversi in questo perimetro senza che ci siano spazi per invocare la legittima difesa. Sono state giustamente concesse le attenuanti generiche e quella della provocazione, in considerazione dello stato di forte turbamento emotivo del commerciante e del fatto che l’azione era scaturita dalla rapina appena subita. Peraltro la catena di violente rapine subite in passato aveva indubbiamente precipitato Roggero in una condizione di profonda prostrazione psicologica.

Le attenuanti, tuttavia, mitigano la sanzione; non possiedono, né potrebbero mai possedere, la forza dogmatica di convertire un atto comunque illecito in un atto legittimo. Il nodo cruciale si sposta così dal piano dogmatico a quello etico-sociale. 

Una provocazione intellettuale

Senza pervenire a conclusioni di sorta, e col solo fine di stimolare una riflessione, ci si chiede: se Roggero avesse raggiunto i rapinatori il giorno seguente, presso le loro abitazioni, per ucciderli sulla soglia di casa, quale sarebbe la posizione di chi oggi lo eleva a eroe nazionale e ne auspica persino la candidatura alle elezioni?

Con la stessa finalità, e anche in questo caso senza giungere a conclusioni di sorta, ci si chiede anche: a prescindere dall’emotività – quella stessa emotività di cui i giudici hanno giustamente tenuto conto ai fini del riconoscimento delle attenuanti – quale differenza sostanziale intercorrerebbe tra i due scenari? 

La grazia: natura, presupposti e limiti costituzionali

Si giunge così al punto più divisivo della questione: la grazia, l’istituto, disciplinato dall’art. 87, comma 11, della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di «concedere grazia e commutare le pene». Si tratta di un atto di clemenza individuale, discrezionale, tradizionalmente riservato a circostanze eccezionali attinenti alla persona del condannato: la gravità delle condizioni di salute, l’età avanzata, un genuino percorso rieducativo ed – elemento cardinale – l’onesto riconoscimento della propria responsabilità.

La finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma 3, Cost., non è un ornamento retorico: è il principio che governa l’esecuzione penale e che, per coerenza sistematica, deve informare lo stesso giudizio di clemenza. Un provvedimento concesso in assenza di un effettivo percorso di revisione critica svuoterebbe il dettato costituzionale, degradando la grazia a strumento di impunità. 

Il comportamento pubblico di Roggero e la sua rilevanza ai fini della clemenza

Roggero pare aver manifestato un primo accenno di timido ravvedimento soltanto dopo la decisione della Cassazione, a più di cinque anni dal fatto. Egli, alla domanda se si era pentito, ha riposto: «Sì, ma con il senno di poi…» – aggiungendo, a propria discolpa: «…bisogna trovarsi in quelle situazioni» ( https://www.gazzettadalba.it/2026/07/mario-roggero-e-arrivato-nel-carcere-di-bollate-pentito-si-ma-con-il-senno-di-poi-bisogna-trovarsi-in-quelle-situazioni/. )

Al di là delle parole, il comportamento pubblico di Roggero denota comunque una sicurezza di sé che stona con la gravità dell’atto commesso, anche a prescindere da ogni profilo di responsabilità giuridica. Egli ha, ad esempio, dichiarato – come riportato da RAI News il 15 luglio 2026 -: «Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza». ( https://www.rainews.it/video/2026/07/roggero-entra-in-carcere-mattarella-dovrebbe-mettersi-una-mano-sulla-coscienza-5c3ceaa2-e6ff-4732-8b0f-8a50b4f3fb55.html ). Si riportano tali dichiarazioni unicamente a documentare la natura e il tono del comportamento pubblico di Roggero, e non già per farne proprie le valutazioni, con le quali chi scrive non concorda e dalle quali prende esplicitamente le distanze: ritengo in particolare del tutto fuori luogo l’invito rivolto al Presidente della Repubblica a «mettersi una mano sulla coscienza».

Roggero, è il dato che emerge con evidenza, non pare aver ancora preso piena consapevolezza del dramma che l’uccisione di due persone dovrebbe comunque implica e che dovrebbe suscitare dolore e compunzione nell’uccisore, financo nel caso in cui fosse stato realmente costretto ad uccidere per difendersi.

Non si avverte, in concretezza, ravvedimento e nemmeno rammarico. Il che pone una domanda ineludibile: come può Roggero aspirare alla grazia se con la sua condotta e le sue dichiarazioni dimostra di non aver maturato consapevolezza nemmeno della tragicità dell’evento?

Il ravvedimento che sta alla base della grazia non è una formalità burocratica, ma anzitutto riconoscimento della propria responsabilità ed espressione di quella coscienza morale che la tradizione del diritto naturale – da Tommaso d’Aquino al giusnaturalismo moderno – pone a fondamento di ogni ordinamento civile.

Senza il riconoscimento del torto commesso non vi può essere riconciliazione, né reintegrazione, né grazia.

Non può passare sotto silenzio nemmeno un argomento che ha attraversato, in forma più o meno esplicita, una parte del dibattito pubblico: l’insinuazione secondo cui Roggero sarebbe stato condannato – o condannato più severamente – per il fatto di essere italiano, mentre un imputato straniero, in circostanze analoghe, avrebbe beneficiato di tutt’altro rigore giudiziario o sarebbe addirittura rimasto impunito.

Tale speculazione è palesemente ideologica e anche intrinsecamente irrilevante: quand’anche, per mera e indimostrata ipotesi, fosse fondata in fatto, non sposterebbe di un millimetro la questione giuridica: l’impunità altrui, ove pure esistesse, non legittimerebbe quella di Roggero: ne costituirebbe semmai un’ulteriore ingiustizia, da combattere con gli strumenti propri dello Stato di diritto – le impugnazioni, i ricorsi, le denunce di disparità di trattamento -, non certo con l’impunità in serie.

La posizione di chi scrive

A completamento del ragionamento, corre l’obbligo di precisare che chi scrive – contrariamente a quanto si potrebbe desumere dalle superiori considerazioni – è tendenzialmente favorevole alla concessione della grazia in favore di Roggero.

Non si può, infatti, disconoscere la sussistenza di plurime circostanze che la renderebbero umanamente e socialmente giustificabile: dal profondo turbamento emotivo all’età avanzata, fino al trauma stratificato delle pregresse rapine subite. Tuttavia, tale provvedimento non dovrebbe intervenire nell’imminenza proprio per concedere a Roggero il tempo e le condizioni per interiorizzare l’intangibile valore della vita umana, inclusa quella di chi delinque. Ma soprattutto, l’eventuale intervento presidenziale non dovrebbe essere percepito – né presentato – come l’avallo di un diritto valevole per tutti (erga omnes), una sorta di sanatoria automatica per chiunque uccida a seguito di un’aggressione, di un furto o di una rapina, pur in assenza di un’effettiva necessità di difesa personale. 

In ogni caso, indipendentemente da ogni altra considerazione, sempre a parere di chi scrive, a Roggero non dovrebbe più essere consentito il possesso né il porto di un’arma, e ciò anche per il profilo che ne parrebbe emergere in relazione ai suoi pregressi: è di dominio pubblico che nel 2005 egli aggredì il fidanzato della figlia, minacciandolo con una pistola unitamente ai suoi familiari, e che per tali fatti, nel 2007, ottenne l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – istituto che, per espressa disposizione dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi» e non costituisce dunque accertamento di responsabilità penale – con una sanzione di due mesi poi sostituita con pena pecuniaria, come riportato anche da ANSA ( https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/17/quando-roggero-minaccio-con-una-pistola-il-fidanzato-della-figlia_a14f9233-c9a3-4b38-8d14-56d1574a8825.html ).

Conclusione

Sebbene sia comprensibile che i traumi delle rapine subite in passato abbiano precipitato Roggero in uno stato di sorda ostilità – culminato nel tragico epilogo e in un parossismo di esasperazione difficilmente comprensibile – ciò non può in alcun modo legittimare un’uccisione di due uomini e il ferimento di un terzo in assenza reale di necessità di difesa, né tanto meno trasfigurare tali uccisioni in un atto di valore. Ove si accettasse una simile deriva, ci si renderebbe complici e araldi della barbarie più deprecabile, legittimando l’omicidio in nome della vendetta privata.

Il diritto positivo – esattamente come la coscienza morale che precede e fonda ogni norma scritta – distingue con assoluto rigore tra la difesa legittima di un bene minacciato e la punizione privata.

Confondere questi due piani non costituisce un mero errore di analisi giuridica: è, anzitutto, un errore di civiltà. Ogni ordinamento degno di tale nome riserva allo Stato il monopolio della forza punitiva: non già perché i criminali meritino protezione, ma perché nessuna collettività può sopravvivere alla logica del ius talionis – la legge del taglione – esercitato dal singolo.

Ciò che desta maggiore amarezza è constatare come alcuni esponenti del mondo politico stiano cavalcando l’onda dell’indignazione popolare, facendosi paladini di una battaglia – la richiesta di grazia – che, come si è visto, conserva una propria intrinseca ratio ma che non può essere strumentalizzata in nome di una falsa legittima difesa.

Procedendo in tal modo si scadrebbe in un’impostazione ideologica che propugna una visione distorta di tale istituto – degradato al triste ruolo di strumento di vendetta privata – e alimenta un rancore sociale e una conflittualità che finiscono per offuscare la lucidità delle persone e per pervertire la coscienza collettiva sino a privarla della capacità di cogliere le vere cause e i veri responsabili del disagio e dello stato di insicurezza che oggi grava sulle nostre città e sulle vite di ciascuno di noi.

Una comunità fondata sulla legge, sul rispetto della vita umana – di ogni vita umana – e sulla solidarietà tra le persone non può consacrare come eroe chi abbia scelto la violenza estrema se la violenza non era più necessaria.

Può comprendere, può commiserare, può persino perdonare; ma non può elevare quell’atto a modello senza smarrire sé stessa”.

Arch. Roberto Loggia