Il 10 dicembre si è riunita la commissione consiliare urbanistica presieduta da Gabriele Pellegrino e composta da Grazia Cosentino ed Alberto Zappietro .
La Commissione prende atto che, essendosi svolta la stessa in modalità da remoto, nessun gettone di presenza verrà riconosciuto per la partecipazione alla seduta odierna.
Si dà lettura della direttiva del Segretario Generale, emanata il 5 luglio 2025, a seguito dell’incontro del 30 giugno 2025.
Nella direttiva non si fa cenno ad una richiesta fondamentale, avanzata da alcuni consiglieri, circa la sicurezza dell’edificio di cui si chiede la dichiarazione di pubblica utilità, in relazione alla normativa antisismica vigente.
Era stato richiesto che, già in fase di istruttoria tecnico/amministrativa, venisse valutata la conformità alla normativa antisismica oppure l’eventuale fattibilità tecnica di un necessario adeguamento alla stessa normativa.
In conseguenza di tale mancato accoglimento della richiesta, da parte del sig. Segretario, gli atti sono stati trasmessi a questa Commisione ancora una volta senza alcuna valutazione in ordine agli aspetti di natura sismica.
Al punto 4 della direttiva il Segretario Generale indica di inserire nel corpo della proposta di deliberazione la specifica secondo la quale il Civico Consesso indicherà una tra le possibili destinazioni d’uso pubblico, riportate nell’elenco di seguito trascritto; che, comunque, è da intendersi esemplificativo e non esaustivo:
Nelle nuove proposte, pertanto, viene demandato al Consiglio Comunale la scelta della destinazione d’uso, contrariamente a quanto richiesto, sempre nel corso della riunione del 30 giugno.
A parere di questa Commissione la compatibilità dell’edificio con determinate destinazioni d’uso deve essere valutata in sede di istruttoria tecnico/amministrativa e non può essere demandata ai consiglieri comunali che possono non avere competenze tecniche specifiche.
Il punto 5 della direttiva viene riportato al punto 4 delle proposte di deliberazione “dare atto che la G.C., con successiva deliberazione, definirà nel dettaglio l’utilizzo pubblico dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale; così come indicato nel preambolo della presente; demandando contestualmente al Settore LL.PP. l’istruttoria circa l’effettiva fattibilità dell’intervento proposto”.
Il punto 5 della direttiva definisce questa ultima fase “condicio sine qua non” all’effettivo uso ai fini pubblici dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, in mancanza della quale, l’opera sarà avviata per la demolizione d’ufficio.
Anche tale aspetto, a parere della Commissione, deve essere rigorosamente valutato in fase di istruttoria, preliminarmente alla dichiarazione di pubblica utilità.
Riepilogando, dall’istruttoria da parte degli uffici comunali preposti, emerge la mancata verifica dei requisiti sismici, della concretezza e attualità, requisiti necessari per esprimere un parere favorevole.
Si cita solo una delle numerose sentenze a supporto del presente parere, sentenza n.23360/2021 Corte di Cassazione (ad avviso della Cassazione il Comune non gode di “insindacabile discrezionalità” e non basta l’indicazione nella delibera consiliare di un “generico” interesse pubblico alla conservazione del bene abusivo; occorre invece che la decisione dell’ente pubblico sia sottoposta al rigoroso vaglio del giudice dell’esecuzione e che la delibera consiliare dia conto dell’attualità e della concretezza dell’interesse pubblico perseguito) e si rimanda, eventualmente, alla lettura integrale della stessa.
Mancando queste informazioni al momento, la commissione esprime PARERE NON FAVOREVOLE alle proposte di deliberazione pervenute aventi per oggetto “immobili abusivamente realizzati – applicazione dell’art.31 c.5° del D.P.R. N.380/2001, dichiarazione di prevalente interesse pubblico e di insussistenza di contrasto con interessi urbanistici e ambientali” – varie ditte, e ritiene necessario acquisire gli ulteriori elementi di valutazione come sopra evidenziati, prima di procedere ulteriormente.
