Ex Convento dei Crociferi: il TAR annulla i vincoli

condanna la Soprintendenza al pagamento delle spese legali
29/04/2026
29/04/2026
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Palermo, ex Convento dei Crociferi: il TAR annulla i vincoli della Soprintendenza e la condanna al pagamento delle spese legali

Importante svolta giudiziaria per il complesso dell’ex Convento dei Crociferi a Palermo.

Con due sentenze depositate a seguito dell’udienza del 3 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia ha accolto i ricorsi presentati dalla proprietaria di alcuni immobili siti nel complesso, annullando i provvedimenti restrittivi emessi dalla Soprintendenza.

Le decisioni dei giudici amministrativi pongono fine a una complessa contesa legale che vedeva contrapposti il diritto alla proprietà e all’accessibilità contro i poteri di tutela dei beni culturali esercitati dall’amministrazione.

Il primo pilastro della vicenda riguarda un’ordinanza con cui la Soprintendenza imponeva il restauro e il ripristino di alcuni interventi edilizi. L’amministrazione sosteneva che l’edificio fosse sottoposto a vincolo culturale, rendendo quindi abusivi i lavori effettuati.

Tuttavia, la difesa — curata dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza — ha dimostrato sia che i lavori erano stati realizzati con regolari titoli abilitativi rilasciati dal Comune sia che al momento dell’ordinanza, non esisteva alcun vincolo sulla porzione di immobile di proprietà privata. In particolare è stato dimostrato che il procedimento per l’apposizione del vincolo era stato avviato solo in un secondo momento.

Il TAR ha sancito che i poteri di tutela non possono agire retroattivamente su interventi già autorizzati basandosi su presupposti inesistenti, condannando inoltre l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

La seconda sentenza riguarda un tema di forte impatto sociale: l’installazione di un ascensore per garantire l’accesso all’abitazione di un giovane con disabilità grave. La Soprintendenza aveva negato il permesso per la collocazione proposta dalla madre del ragazzo, suggerendo un’alternativa all’interno di un immobile demaniale confinante.

I legali della proprietaria hanno però contestato tale scelta, definendola “impraticabile” poiché l’area indicata versava in stato di abbandono. Il TAR ha dato ragione alla ricorrente, rilevando un grave difetto di istruttoria.

L’Amministrazione, infatti, non ha valutato le reali condizioni tecniche dei luoghi, adottando un diniego ha compresso in modo sproporzionato il diritto all’accessibilità della ricorrente.

Le due sentenze ribadiscono la necessità per la Pubblica Amministrazione di agire su basi documentali certe e di bilanciare rigorosamente la tutela architettonica con i diritti fondamentali dei cittadini, specialmente in presenza di fragilità sociali. Con l’annullamento dei provvedimenti, la proprietaria potrà ora procedere nel rispetto della legalità accertata dai giudici mentre la P.A. dovrà pagare le spese di lite.

 

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