Poggio Arena: l’interrogazione del consigliere Cafà (PeR)

Interroga il Sindaco del Comune di Gela, se, come e quando dare esecuzione all'Ordinanza del Tar Palermo
09/06/2026
09/06/2026
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PeR che ha fatto della vicenda Poggio Arena un cavallo di battaglia continua la sua crociata in favore dei cittadini. Il consigliere Paolo Cafà ha presentato un’interrogazione che verrà discussa alla prima seduta utile.

“Esistono nell’ordinamento giuridico italiano principi ormai consolidati dalla giurisprudenza – si legge nella interrogazione che in più occasioni ha riconosciuto l’illegittimità di recinzioni poste sia da privati sulla spiaggia e che impedivano il transito dei bagnanti lungo la riva, sia da privati sulla loro proprietà che impedivano l’accesso al mare. In particolare i giudici hanno stabilito che “nessuna proprietà privata, per nessun motivo, può impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà stessa è l’unica via per raggiungere una determinata spiaggia”.

In virtù dei summenzionati principi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Prima di Palermo ha emesso il 13/05/2026 una Ordinanza cautelare (n.285/26), nell’ambito del procedimento amministrativo n.1617/2025 RG, pendente tra il Comitato Poggio Arena (composto da cittadini residenti) contro il Comune di Gela e nei confronti del Sig. Ives Gardiol (imprenditore svizzero), che così, in via provvisoria e cautelare, in buona sostanza, in attesa della definizione del merito della controversia, ha fatto salvi i diritti dei terzi ricorrenti ad accedere al mare, nelle more della definizione del procedimento di merito.

In altri termini i residenti del quartiere Poggio Arena, costituiti in comitato, avevano fatto ricorso al Tar Palermo avverso il provvedimento n.122 del 21/05/2025, con cui il Comune di Gela – dopo avere concesso il permesso di costruire all’imprenditore, condizionandolo in un primo momento alla circostanza che venisse “mantenuto l’accesso a mare esistente da innumerevoli anni come individuato nelle planimetrie redatte dall’Amministrazione comunale e nel rispetto dell’ormai consolidato principio giurisprudenziale della dicatio ad patria” – tornava sui propri passi e con un imprevisto provvedimento (prot.n. 0060302 del 20.6.2025 del Comune di Gela) annullava in autotutela la parte del permesso di costruire (n.122 del 21/05/2025) riguardante il diritto dei terzi di accesso al mare.

Dagli atti risulta che la decisione dell’amministrazione di annullare la parte del provvedimento prot.n. 122 del 21.5.2025 – che disponeva il diritto all’accesso al mare – era stata intrapresa dalla stessa amministrazione su sollecitazione del Sig. Gardiol, avendo il medesimo precisato di avere acquistato l’area libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, diritti reali o comunque vincoli, anche derivanti da disciplina agraria tali da pregiudicarne la disponibilità o il godimento, e sembra giustificata a loro dire ad un errore di valutazione, non potendo l’amministrazione entrare nella sfera dei rapporti privati tra le parti, in merito a rapporti buoni o cattivi di vicinato.

Con l’Ordinanza cautelare summenzionata in oggetto il Tar di Palermo ha – in via provvisoria e cautelare, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto (periculum in mora e fumus boni juris), nelle more della definizione del merito ed in attesa di acquisire l’approfondimento istruttorio del Capo dell’Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta (verificazione stato dei luoghi, acquisizione documentale, etc) – accolto l’istanza cautelare, onerando il controinteressato di garantire un accesso pedonale al mare a partire dal termine della Via delle Acacie, eventualmente anche attraverso un percorso pedonale (di agevole fruibilità) perimetrale rispetto alla proprietà, onerando l’amministrazione ad eseguire l’ordinanza.

Dalla data dell’ordinanza n.285/26 fino al momento della data della presente interrogazione, al fine di poter dare esecuzione al provvedimento del Tar,  si sono succeduti innumerevoli incontri e sopralluoghi tra tutte le parti in causa, alla presenza della capitaneria e sovrintendenza, senza che le parti siano riuscite a trovare la soluzione voluta dal Tar, stante che i cittadini ad oggi non hanno accesso al mare. Invero, la soluzione alternativa di accedere tramite un percorso perimetrale si è dimostrata non agevole ed impraticabile, anche per ragioni di sicurezza e di tutela dell’incolumità delle persone. Inoltre, si sono sviluppate polemiche e prospettazione di denunce penali tra le parti in causa, con coinvolgimento dell’autorità penale.

Lo stesso Sindaco aveva dichiarato pubblicamente che se la controparte (controinteressato Gardiol Ives) non avesse ottemperato entro tempi celeri a rendere possibile l’accesso al mare, eliminando tutti gli ostacoli che lo impedivano, si sarebbe rivolto alla locale Procura della Repubblica”  Il Consigliere Comunale interroga Il Sindaco per chiedere e sapere se non intende procedere coattivamente a tutela di un diritto dei residenti di Poggio Arena (Comitato Poggio Arena), come nel caso di specie temporaneamente e cautelarmente riconosciuto dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ed in generale dall’ordinamento giuridico italiano.

Interroga il Sindaco del Comune di Gela, in quanto responsabile dell’amministrazione onerata, se, come e quando dare esecuzione all’Ordinanza del Tar Palermo.

Interroga il Sindaco, stante che, nel caso di specie, come stabilito dal Tar, l’Ente pubblico ha l’obbligo giuridico di mettere in pratica quanto disposto nel provvedimento, se non ritiene di  attivarsi concretamente ed a proprie spese per raggiungere l’obiettivo imposto dall’Ordinanza, senza poter scegliere discrezionalmente se eseguirla o meno.

 

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