E’ arrivata la sentenza del Giudice Sportivo a seguito degli eventi che hanno caratterizzato la gara Raddusa – US Terranova disputata il il 16 novembre che scagiona dei fatti supposti dall’arbitro.
“La causa è stata vinta – dice il presidente dell’associazione sportiva Paolo Comandatore- ma bisogna ritornare a giocare per soli due minuti, il tempo rimanente prima della sospensione della partita. Due soli minuti per affrontare spese varie di trasferta per 25 persone a carico nostro, fare intervenire la Forza Pubblica per garantire che i facinorosi non perpetrino vendette e costi per la LND che dovrà pagare l’arbitro ed i commissari di campo. Una giustizia discutibile, a prescindere dal risultato sportivo viato che avevamo vinto 6 -1 “.
La società A.S.D. U.S. Terranova ha proposto reclamo alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale adottata il 18 novembre 2025 in occasione della gara Raddusa – US Terranova disputata il il 16 novembre per il Campionato di Seconda Categoria – Girone F, sospesa con il risultato di 1 a 6, mediante la quale è stato deliberato a carico di entrambe le società di assegnare:
1) la gara perduta per 0-3; 2) la penalizzazione di un punto in classifica; 3) l’ammenda di 100,00 euro.
La decisione è stata assunta con questa motivazione: “Sospesa al 43º del secondo tempo. Visto il referto di gara dal quale si evince, tra l’altro, che al 43º del s.t. l’arbitro sospendeva la gara a seguito del rifiuto dei calciatori di entrambe le società di proseguire la gara, dopo una rissa che ha coinvolto i calciatori di entrambe le società e dopo che il direttore di gara ha invitato entrambi i capitani a richiamare i propri compagni”.
La società A.S.D. U.S. Terranova ha impugnato la decisione assunta dal Giudice sportivo chiedendo di “annullare la decisione sulla perdita della gara, alla penalizzazione di punti in classifica, all’ammenda di 100,00 euro” e di “assegnare i punti conquistati correttamente in campo con condotta disciplinare adeguata, ridurre la sanzione di 100,000 euro ad un minimo equo e proporzionato.
Il giudizio innanzi alla Corte per principio generale, espressamente sancito dall’art. 61 n. 1 del CGS, riconosce piena prova agli atti ufficiali di gara (degli Arbitri e del Commissario di campo), con conseguente utilizzabilità di essi ai fini del decidere.
Nell’ipotesi di carenza degli elementi probatori esistenti, resta comunque salvo il potere istruttorio del Giudice sportivo che si sostanzia nella facoltà di acquisire d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari per la decisione.
il Giudice Sportivo ha motivato la decisione riportando sinteticamente il contenuto del referto arbitrale che descrive sommariamente le ragioni che hanno indotto il Direttore di gara a sospendere la partita.
Emerge che lo svolgimento della partita sia stato caratterizzato da diversi comportamenti antisportivi e violenti assunti da entrambe le società e che la sospensione avvenuta quasi al termine della partita (43° min. del s.t.) sia stata decretata dal Direttore di gara a seguito di uno specifico episodio di violenza verificato in campo, che ha visto protagonisti calciatori di entrambe le compagini.
L’episodio di violenza che ha generato una lite in campo, riguarda una testata scagliata ai danni del calciatore numero 2 della squadra del Raddusa, da parte di un avversario non identificato.
Il referto, poi, nelle voci “pubblico ed incidenti” e “varie ed eventuali” non indica alcuna annotazione e pertanto il Direttore di gara non ha segnalato ulteriori episodi di violenza dentro e fuori dal campo di gioco.
Risulta che “durante la rissa il giocatore numero 2 del Raddusa mentre viene trattenuto dai compagni di squadra si avvicina all’arbitro sputandolo e colpendolo sul fianco sinistro” oltre che proferendo frasi alquanto offensive.
Ciò che emerge per tabulas, dunque, è che in un contesto di scompiglio generale scatenato dall’episodio di violenza caratterizzato dalla testata subita dal calciatore n. 2 della squadra del Raddusa nel corso della partita, il Direttore di gara, con ogni probabilità in stato di agitazione, ha ritenuto di dovere sospendere la gara dopo aver provato, invano, a riportare la calma discutendo solamente con i capitani di entrambe le squadre. L’art. 64, comma 2, delle NOIF stabilisce che “L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.
L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo proposto e, per l’effetto, annulla la decisione assunta dal Giudice sportivo disponendo la ripetizione della gara del 16 novembre 2025 tra ASD Raddusa e ASD U.S. Terranova.
Dispone non addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
